Cappotto termico e bonus fiscali. La sostituzione delle zanzariere rientra fra gli interventi detraibili? - NEWS110

2023-03-16 17:41:16 By : Mr. Allen Jiang

14/02/2023 – Articolo pubblicato da condominioweb.com

Per effettuare la coibentazione delle pareti è inevitabile la sostituzione delle zanzariere. Non sempre la spesa rientra fra quelle detraibili.

Ipotizziamo di dover effettuare il cappotto termico sulle facciate del palazzo. L’intervento andrà inevitabilmente ad interessare anche le spallette delle porte e delle finestre, altrimenti si formerebbe un ponte termico che solo in rarissimi casi può essere accettato.

Tra l’altro, proprio in corrispondenza delle spallette, bisogna spesso ricorrere a tecniche sofisticate di coibentazione, come ad esempio quelle che prevedono l’utilizzo di aerogel, onde evitare di ridurre le dimensioni delle aperture (larghezza e altezza).

In ogni caso risulta inevitabile lo smontaggio delle zanzariere presenti.

Se si tratta di zanzariere sostituite da poco, seminuove, possono nascere dei malumori perché, una volta smontate, sarà difficile riuscire a rimontarle alla fine dei lavori, trattandosi spesso di profili in alluminio molto delicati.

Così, se la spesa non viene fatta rientrare nelle agevolazioni fiscali, il proprietario della singola unità immobiliare avrà due possibilità:

Le zanzariere rappresentano un elemento indispensabile per eliminare la presenza di insetti all’interno delle abitazioni. Le zanzare, come altri insetti che solitamente pungono le prede, sono un vero e proprio flagello durante la stagione estiva, in quanto la loro esistenza è favorita dal clima caldo e umido che, per periodi sempre più estesi, caratterizza i nostri centri urbani.

Per garantirsi una protezione sicura dalle zanzare l’unico metodo valido è quello di applicare ad ogni finestra una zanzariera, costituita da una rete a maglie strettissime formate da fili molto sottili e ravvicinati che hanno dimensioni tali da bloccare gli insetti senza impedire il normale flusso d’aria.

Le zanzariere possono essere realizzate in modo casereccio, fissando la rete ad una semplice cornice in legno, oppure si trovano in commercio dei modelli molto sofisticati e costosi.

L’Agenzia delle Entrate si è più volte espressa sostenendo che le spese detraibili, anche con le percentuali massime (90 o 110%), devono essere individuate a discrezione del professionista che effettua l’asseverazione, che si assume tutte le relative responsabilità.

Quindi, a parere dello scrivente, le spese inerenti allo smontaggio e al rimontaggio di zanzariere preesistenti, potrebbero rientrare nel “calderone” del cappotto, poiché strettamente correlate. In altre parole non è possibile effettuare il lavoro principale se non smontandole (e di conseguenza rimontandole).

Si consideri che, nel caso di smontaggio e rimontaggio, si tratta di un intervento di mera manodopera, quindi poco apprezzabile in termini di importi rispetto al totale.

Il problema si pone quando le zanzariere non sono recuperabili e quindi devono essere sostituite. In tal caso il “delta” tra il valore ante operam e quello post operam è notevolissimo e allora è lecito ritenere che, in caso di futuri controlli, possano essere sollevate delle obiezioni.

Di fronte a un tale dubbio forse, a tutela di tutti, è meglio rinunciare al Superbonus e valutare gli altri incentivi fiscali disponibili.

Partiamo col dire che non esiste un “bonus zanzariere”, come a volte si legge in alcuni siti commerciali. Le spese per la sostituzione, la fornitura e il montaggio di nuove zanzariere possono essere detratte al 50% (o cedute a terzi) solo nel caso in cui le stesse rientrino nella categoria delle “schermature solari e chiusure oscuranti” regolate dal art. 14 del DL 63/2013. Si tratta del bonus normalmente utilizzato per le tende da sole.

Ciò però è possibile solo se le nuove zanzariere sono dotate di particolari caratteristiche e requisiti:

Il tetto massimo di spesa detraibile è di 60.000 euro per ogni unità immobiliare. Per ottenere il riconoscimento del bonus, le spese devono essere pagate tramite bonifico parlante come si fa per l’ecobonus.

Entro 90 giorni dal termine dei lavori è poi necessario inviare un’apposita comunicazione all’Enea.

Il Bonus può essere richiesto da tutti i proprietari (o detentori) di un immobile di qualsiasi categoria catastale, ma che deve essere già esistente, regolarmente accatastato e in regola coi pagamenti di tributi e oneri. La detrazione non può essere richiesta per gli immobili in costruzione, poiché riferibile solo agli edifici esistenti.

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